5 Hechos Fácil Sobre ricorso in cassazione Descritos



La cassazione può esaminare le sole questioni che hanno già formato oggetto del giudizio di merito, aparte il potere di rilievo ufficioso da parte della corte, soggetto ai limiti previsti caso per caso dalla legge.

la sintesi dei motivi di impugnazione: in alcune righe, si dovranno indicare i motivi per i quali si ricorre in Cassazione. Ad ogni motivo dovrà associarsi la norma o le norme di legge che si ritengono violate, il tema principale del motivo (sempre in sintesi), e il numero preciso della pagina in cui inizia lo sviluppo del motivo di impugnazione della sentenza;

Preliminarmente, devono disattendersi i rilievi – contenuti nella memoria depositata dal ricorrente ex art. 378 c.p.c. – in relazione ai controricorsi presentati dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Velletri e dagli avvocati B.

Per capire quanto tempo intercorre tra l’Appello e la Cassazione, occorre innanzitutto dire che per contestare una sentenza, che sia di primo grado o di secondo jerarquía, i termini sono perentori in quanto stabiliti dalla legge.

Da quanto sopra consegue che, anche tenuto conto della sospensione dei relativi termini, i fatti di peculato avvinti dalla continuazione contestati con un'unica imputazione sino al 29 agosto del 2003 risultano prescritti alla data della decisione d'appello.

Nella medesima linea dell’inesistenza della notificazione si pongono, poi, le decisioni 1100/2001 e 6187/2001 della 2^ sezione, le decisioni 6143/94 e 5025/2002 della sezione Lavoro, la decisione 9147/2007 della 1^ sezione. Va, peraltro, specificato che mentre nelle decisioni della 2^ sezione impar vi Bancal stata la nomina di nuovo difensore, sicchè la fattispecie è omologa a quella oggetto di scrutinio in questa, sede, nelle altre la situazione Cuadro caratterizzata dalla avvenuta nomina in appello di un nuovo e diverso difensore, fattispecie coincidente con quella oggetto della citata pronuncia n. 3947/87. Per contro, la tesi della nullità della notificazione si rinviene nella sentenza n. 9249 del 1995, nella quale si assume a fondamento la distinzione “ontologica” tra elezione di domicilio e conferimento del mandato alle liti, non negandosi che quest’ultimo esaurisce la sua validità nella etapa di giudizio per la quale è stato conferito, ma affermandosi che la prima “conserva la sua validità in relazione ad ogni stato e grado del giudizio (genericamente menzionato come tale dall’art. 330 cod. proc. civ., comma 1, e impar già in relazione alle articolazioni del medesimo nelle sue varie fasi), esplicando la navigate to this website diversa funzione (del tutto distinta dal conferimento della procura) di individuare il luogo che la parte ritiene più idoneo ai fini della conoscenza degli atti che le sono notificati”, con la conseguenza che “la notificazione del ricorso per cassazione ben può avvenire nel domicilio originariamente eletto dalla parte costituitasi nel giudizio di primo cargo, ma rimasta contumace in quello di appello, atteso che, da un lato, il suddetto domicilio costituisce individualidad dei luoghi oggetto delle previsioni alternativamente concorrenti di cui al primo comma dell’art.

): vi rientrano gli errori in cui weblink può incorrere il giudice nell'individuare e applicare le norme di diritto sostanziale che regolano il rapporto definito nella sentenza.

Il primo è che l’ammissibilità di un tale intervento del giudice amministrativo violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge, con un’inammissibile doppia trasgressione dell’ordo processus: da un lato, quello che vuole impugnabile soltanto davanti al Consiglio Nazionale forense unicamente il provvedimento definitivo emesso dal Consiglio dell’Ordine locale, dall’altro, quello per cui le decisioni del Consiglio nazionale forense possono essere impugnate soltanto davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56 r.g.l. 27.11.1933 n. 1578.

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Esaminando più specificamente la problematica della notificazione del ricorso per cassazione nel domicilio eletto per il primo jerarquía alla parte che sia stata contumace in appello, si osserva che l’orientamento secondo cui detta notifica sarebbe inesistente, è affermato delle Sezioni unite nella sentenza n. 3947/del 1987, ribadito nella sentenza n. 9539/96, che ricollega la tesi dell’inesistenza al rilievo che “l’elezione di domicilio presso il procuratore spiega effetto limitatamente al grado del giudizio per il quale la procura medesima è stata conferita”. L’assunto, tuttavia, impar risulta adeguatamente approfondito in ragione della specificità delle fattispecie in esame: nel primo caso la notifica del ricorso per cassazione Bancal stata fatta al domicilio eletto per il giudizio di primo grado, benchè la parte avesse nominato un nuovo difensore ed eletto nuovo domicilio per il giudizio di appello, sicchè i termini della questione erano sostanzialmente diversi dall’ipotesi che interessa il presente giudizio, e potrebbero impar consentire di pervenire ad identica soluzione; nel secondo caso la qualificazione della notificazione come “inesistente” assume quasi il valore di un obiter, essendo del tutto irrilevante, ai fini della decisione che la Corte doveva assumere, distinguere tra nullità e inesistenza in relazione al fatto che sussisteva un litisconsorzio necessario e, alle altre parti, la notifica Bancal stata effettuata tempestivamente e ritualmente, sicchè Cuadro stato impedito il passaggio in giudicato della sentenza e si imponeva necessariamente l’integrazione del contraddittorio anche nell’ipotesi in cui la notificazione del ricorso alla parte non fosse stata neppure precedentemente tentata.

Per i ricorsi assegnati alle sezioni unite il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza e nomina il relatore (art.

Per scoraggiare eventuali abusi del diritto di impugnazione, il legislatore del 2006 aveva previsto che la Corte potesse condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se riteneva che essa avesse proposto il ricorso o vi avesse resistito anche solo con colpa llano.

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- omesso esame di un fatto cardinal per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

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